Concordato Preventivo Biennale

Concordato Preventivo Biennale

 

E’ un regime fiscale mirato a definire in anticipo l’imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap, nonché ai fini contributivi (almeno per coloro iscritti alle varie gestioni INPS) al fine di poter stabilire in anticipo il peso della fiscalità per imprese e professionisti.

In estrema sintesi si tratta della facoltà di aderire ad una proposta di reddito imponibile (Irpef / Ires) e valore della produzione (Irap) per gli anni 2024 e 2025 per i soggetti ISA e solo per il 2024 per i soggetti forfettari, elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base del reddito dichiarato per l’anno 2023, dell’affidabilità fiscale del soggetto e delle stime di crescita del settore di appartenenza.

Il reddito così proposto rappresenterà l’imponibile da assoggettare a imposizione fiscale, una volta integrato con gli elementi straordinari (sia positivi che negativi) di gestione che potranno manifestarsi negli esercizi di vigenza dell’accordo.

Concretamente in caso di reddito effettivo superiore a quello concordato si creerà una parte di reddito esentasse nel caso opposto il contribuente si troverà a pagare le imposte su un reddito maggiore di quello effettivamente realizzato.

Collegati all’adesione a questo nuovo istituto vi sono una serie di ulteriori benefici, quali la possibilità di usufruire di un ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022, la possibilità di optare per una imposta sostitutiva (modulata sempre in base all’affidabilità fiscale del soggetto ed ai punteggi ISA ottenuti nel 2023) sul reddito incrementale rispetto a quello realizzato nel 2023, riduzione dei periodi di accertamento, ecc.

Ma di fondamentale importanza è soffermarsi ad esaminare chi potrà usufruirne e permanere in questo particolare regime; dunque distinguiamo tra:

  • Cause di esclusione, che non permettono di aderire;
  • Cause di cessazione, che dopo aver aderito tolgono efficacia allo strumento dall’anno d’imposta in cui le stesse avvengono;
  • Cause di decadenza, che dopo l’adesione annullano gli effetti della proposta dall’origine con conseguente assoggettamento del maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato (con annessi aspetti sanzionatori).

Alcune cause di esclusione sono anche cause di cessazione in quanto rappresentano cause di esclusione se manifestatesi nell’esercizio 2023 o cause di cessazione se si manifestano durante il periodo di vigenza del concordato, e sono:

  • L’ingresso nel regime forfettario nell’esercizio 2024
  • La effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessione di azienda o ramo di essa);
  • Modifiche della compagine sociale nelle società “trasparenti”.

Sono invece cause di esclusione (che pertanto vanno verificate nel 2023) tipiche:

  1. L’applicabilità degli ISA o il superamento della soglia di 85.000€ per i forfettari;
  2. Esercizio 2023, primo esercizio di attività;

Altre cause di esclusione (verificate al 31/12/2023) diventano cause di decadenza se si manifestano o emergono durante il periodo del concordato:

  • Debiti tributari/contributivi sopra soglia (cioè maggiori di € 5.000,00) non tenendo conto dei tributi sospesi, rateizzati, ecc.
  • Mancata presentazione della dichiarazione in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta antecedenti quello di applicazione del concordato (se tenuti alla presentazione della stessa).
  • Condanna penale per reati di cui al Dlgs 74/2000, art. 2621 CC, ecc. commessi negli ultimi tre periodi antecedenti quelli di applicazione del CPB.
  • Emersione a seguito di accertamento di un maggior imponibile nella misura del 30% dei ricavi dichiarati nel 2023 o nei periodi di vigenza del concordato.

Solo per i soggetti ISA c’è una ulteriore causa di esclusione che è rappresentata dalla presenza di redditi esenti superiori al 40% del reddito d’impresa o professionale.

Rappresentano invece cause di cessazione il superamento dei ricavi, rispettivamente 150.000€ per i forfettari e 7.746.853 per i soggetti ISA.

Cercando di schematizzare analizziamo la tabella riportata di seguito:

 

Situazione Es. 2023 Biennio ‘24/’25 Effetto Note Tipologia
Primo esercizio di attività X   Non si potrà accedere al CPB Vale sia per i soggetti ISA che forfettari Esclusione
Debiti Fiscali e Contributivi (scaduti e non impugnabili) > € 5.000     X Si potrà accedere se si sana la posizione entro la data di adesione (31/10)   Vale sia per i soggetti ISA che forfettari Esclusione
Debiti Fiscali e Contributivi (scaduti e non impugnabili) > € 5.000           X Causa di decadenza Vale sia per i soggetti ISA che forfettari Decadenza
Debiti Fiscali e Contributivi (scaduti e non impugnabili) > € 5.000           X Causa di decadenza Vale sia per i soggetti ISA che forfettari Decadenza
Effettuazione di una operazione straordinaria   X   Non si potrà accedere al CPB In quanto normalmente è una causa di esclusione dagli ISA! Esclusione
Effettuazione di una operazione straordinaria       X Causa di cessazione nell’esercizio in cui verifica l’evento   Cessazione
Variazione della compagine sociale   X Si potrà aderire al CPB      
Variazione della compagine sociale       X Causa di cessazione nell’esercizio in cui  si verifica l’evento   Cessazione
Mancata applicazione ISA   X   Non si potrà accedere al CPB Vale per i soggetti ISA Esclusione
Mancata applicazione ISA       X Non comporta cessazione del CPB salvo che non si superino 7.746.853  di ricavi Vale per i soggetti ISA  

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